TITOLO I
Finalità
Articolo 1
È costituita fra i comparenti e loro rappresentanti una Associazione non avente scopo di lucro, denominata “Associazione Italiana di Ricerca per l’Alitosi”, più brevemente indicata anche, in sigla “A.I.R.A.”, con sede attualmente in Roma Viale Regina Elena n.287/A.
Scopi dell’Associazione
Articolo 2
a) Il progresso scientifico sull’Alitosi e la divulgazione delle conoscenze diagnostiche e terapeutiche.
b) Riunire in gruppo attivo i cultori della ricerca sull’Alitosi, patologia di interesse medico in generale e odontostomatologico per le innumerevoli implicazioni con l’apparato stomatognatico e le relative patologie.
c) Promuovere nella professione medica ed odontoiatrica l’interesse allo studio, alla ricerca ed al progresso di questa disciplina e creare interrelazioni di ricerca tra le varie branche della medicina.
d) Favorire gli scambi culturali con analoghe associazioni internazionali.
e) Stimolare l’incontro tra i ricercatori ed i docenti universitari in Italia e di questi con colleghi stranieri.
f) Operare al fine di sensibilizzare la popolazione italiana sul problema dell’alitosi come patologia coinvolgente principalmente il cavo orale. L’associazione non ha alcuna finalità commerciale né fini di lucro
La sede dell’Associazione è attualmente in Roma, Viale Regina Elena 287/A.
La durata dell’Associazione è illimitata
Gli aderenti all’”A.I.R.A.” si distinguono in Soci Attivi, Soci Ordinari, Soci Affiliati. È facoltà dell’assemblea dell’associazione nominare Soci Onorari e Soci a Vita, per i quali non è dovuta alcuna quota di iscrizione e associativa. Le qualifiche, i titoli e le modalità per accedere alle su citate categorie sono elencati nel Regolamento.
Organi dell’Associazione sono:
- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- Tesoriere
- Consigliere culturale
- Assemblea dei Soci
- Consiglio di Presidenza
- Collegio dei Probiviri
- Revisori dei Conti
Il presidente viene eletto dall’Assemblea dei Soci e rimane in carica per tutta la durata del mandato, che è di anni 3 (tre).Egli rappresenta l’Associazione, ha la firma sociale, presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Presidenza. In caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente, o in caso di impossibilità di svolgere o delegare le sue funzioni, queste vengono assunte dal Vicepresidente.
Spetta inoltre al Presidente:
a) Curare i rapporti dell’Associazione con organizzazioni similari.
b) Esercitare tutte le funzioni demandategli dall’Assemblea.
c) Comunicare formalmente l’esclusione dall’Associazione ai Soci non in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale.
Il Vicepresidente
Articolo 8
Il Vicepresidente è eletto dall’Assemblea dei Soci e rimane in carica per tutta la durata del mandato, che è di anni 3 (tre). Il Vicepresidente collabora ed assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, assumendone le veci nei casi previsti dal precedente articolo 7, e fa parte di diritto del Consiglio di Presidenza.
Il Segretario coadiuva il Presidente e rende esecutive le delibere dell’Assemblea e del Consiglio di Presidenza. Il suo mandato dura anni 3 (tre). Il Segretario fa parte di diritto del Consiglio di Presidenza.
Il Tesoriere provvede all’esazione delle quote di iscrizione annuali . Cura la gestione finanziaria dell’Associazione, con le modalità e nei limiti stabiliti dal Consiglio di Presidenza. Il suo mandato dura anni 3 (tre). Il Tesoriere, durante il mese di Settembre di ogni anno, invia agli associati che non hanno ancora provveduto al versamento della quota di iscrizione annuale, un sollecito di pagamento a mezzo posta; trascorso l’anno comunica al Presidente ed al Segretario i nominativi dei Soci non in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale. Il Tesoriere fa parte di diritto del Consiglio di Presidenza.
Il Consigliere culturale
Articolo 11
Il Consigliere culturale si occupa ed è responsabile dell’organizzazione di Corsi, Congressi e di tutte le manifestazione culturali indette dall’Associazione. Il suo mandato dura anni 3 (tre). Il Tesoriere fa parte di diritto del Consiglio di Presidenza.
Assemblea dei Soci
Articolo 12
L’Assemblea è costituita da tutti soci. Essa è convocata dal Presidente in sede ordinaria una volta l'anno.
Compiti dell'Assemblea
Articolo 13
Compiti dell'assemblea sono:
a) formulare il programma annuale dell'attività dell'associazione;
b) deliberare su argomenti posti all'ordine del giorno;
c) deliberare modifiche statutarie;
d) deliberare sul valore della quota di iscrizione all’associazione;
e) approvare il bilancio consuntivo annuale dell’associazione;
f) approvare il bilancio preventivo annuale dell’associazione
g) eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Consigliere culturale, i due (2) Revisori dei conti, i tre (3) Probiviri un (1) anno prima della scadenza del mandato precedente.
L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria sarà notificato almeno quindici (15) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea; in caso di convocazione di un'assemblea straordinaria tale termine potrà essere ridotto a sette (7) giorni. Sull'avviso di convocazione sarà indicato, oltre il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, l'ordine del giorno da discutere. L’assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti il 51% (cinquantuno per cento) dei soci aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Il Consiglio di Presidenza
Articolo 14
Il Consiglio di Presidenza è composto da: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere culturale. Il consiglio di presidenza si riunisce su convocazione del Presidente per svolgere compiti di amministrazione corrente e ogni qualvolta sia necessario prendere decisioni che non richiedano la convocazione dell'intera assemblea. È compito del Consiglio di Presidenza e dei suoi componenti attuare e rendere effettive le delibere dell’Assemblea dei Soci.
Collegio dei Probiviri
Articolo 15
Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 (tre) membri, eletti per tre anni con elezione diretta dall'assemblea. Il Collegio dei Probiviri esprime il parere in materia di violazioni disciplinari e ha il compito di proporre all'assemblea provvedimenti nei riguardi singoli membri responsabili di comportamento scorretto, quali:
• proscioglimento;
• censura;
• sospensione temporanea;
• espulsione.
Revisori dei Conti
Articolo 16
Sono due (2), eletti per tre anni con elezione diretta dall'assemblea. Loro compito è quello del controllo del bilancio dell'associazione.
Elezione Organi Sociali
Articolo 17
Gli organi sociali (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere culturale, Collegio dei Probiviri, Revisori dei Conti) sono eletti dall'assemblea con un anno di anticipo sulla scadenza del mandato precedente e rimangono in carica per tre (3) anni.
Titolo III
Modifiche di Statuto
Articolo 18
Per modificare lo statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti degli aventi diritto presenti all'assemblea. Le proposte di modifica di statuto devono essere presentate dal Presidente oppure richieste per l'assemblea successiva da un voto dell'assemblea dei soci a maggioranza semplice. Esse devono essere annunciate esplicitamente dell'ordine del giorno dell'assemblea e non possono essere comprese tra le "varie ed eventuali" o essere argomento di mozione d'ordine per la stessa assemblea.
Lo scioglimento dell'associazione sarà valido solo se deciso in assemblea ordinaria dai due terzi degli aventi diritto.
Il mancato pagamento della quota di iscrizione deliberata dall’Assemblea dei Soci è criterio sufficiente all’espulsione dall’associazione.
È inoltre fatto divieto a tutti i Soci di servirsi e sfruttare a fini esclusivamente personali il nome ed il Logo dell’ Associazione, salvo nei casi in cui a fare ciò siano stati autorizzati dall’Assemblea dei Soci o con delibera del Consiglio di Presidenza.
È fatto espresso divieto di distribuzione fra i Soci degli eventuali utili di bilancio dell’Associazione.
Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. |